Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l’istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.
La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.
La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.
L’Ente ha istituito un canale interno, scegliendo la forma scritta.
Il funzionamento del canale è il seguente: il segnalante fa pervenire una busta sigillata al Comune indirizzata al RCPT la quale contiene separatamente due differenti buste. La prima conterrà la segnalazione e la seconda conterrà i dati identificativi del segnalante unitamente la fotocopia del documento di riconoscimento, qualora voglia svelare la sua identità. Tramite questo sistema i dati identificativi del segnalante e la segnalazione rimarranno separati.